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Art. 7.46

Riconoscimento

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.46 Riconoscimento 1. Una Parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalità di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa tra le Parti o essere accordato autonomamente. 2. Una Parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra Parte adeguate possibilità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le Parti dell'accordo o dell'intesa. Se una Parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra Parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
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Riconoscimento (Art. 7.46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo