allegato
Art. 7.43
Trattamento dei dati
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.43
Trattamento dei dati
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al più tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:
a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso è necessario per il normale esercizio dell'attività di tali fornitori;
b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
---------
 38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle libertà
sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-43