allegato

Art. 7.43

Trattamento dei dati

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.43 Trattamento dei dati Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al più tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica: a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso è necessario per il normale esercizio dell'attività di tali fornitori; b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali. ---------  38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle libertà sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-43

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Trattamento dei dati (Art. 7.43 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo