allegato

Art. 7.42

Nuovi servizi finanziari

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.42 Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purchè l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-42

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Nuovi servizi finanziari (Art. 7.42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo