allegato
Art. 7.42
Nuovi servizi finanziari
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.42
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purchè l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
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