allegato

Art. 7.45

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.45 Risoluzione delle controversie 1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone. Le Parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini nè dell'una nè dell'altra Parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori). 3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformità degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2. 4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la Parte attrice può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.
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Risoluzione delle controversie (Art. 7.45 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo