allegatoSez. G

Art. 7.50

Eccezioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.50 Eccezioni Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico40; b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte41. ---------  40 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.  41 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali: a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte; c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.
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Eccezioni (Art. 7.50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo