allegato›Sez. G
Art. 7.50
Eccezioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.50
Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico40;
b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte41.
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 40 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere
invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
 41 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o
riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali:
a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;
d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile;
f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.
I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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