allegato

Art. 7.44

Eccezioni specifiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.44 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-44

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Eccezioni specifiche (Art. 7.44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo