Art. 7.44 · Eccezioni specifiche
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Art. 7.44

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Eccezioni specifiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.44 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attività che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
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