allegato
Art. 7.38
Misure prudenziali 36
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.38
Misure prudenziali
1. Ciascuna delle Parti può adottare o mantenere per motivi prudenziali37 misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono.
3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
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 36 Ai fini del presente accordo, è considerata misura
prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati nè sottoposti al controllo dell'autorità di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformità di questo articolo.
 37 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento
della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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