allegatoCapo 8

Art. 8.1

Pagamenti correnti

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.1 Pagamenti correnti Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-8-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamenti correnti (Art. 8.1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo