allegato›Capo 8
Art. 8.1
Pagamenti correnti
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.1
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-8-1