allegato›Capo 8
Art. 8.3
Eccezioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.3
Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una Parte;
iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o
v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.
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