allegatoCapo 8

Art. 8.3

Eccezioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.3 Eccezioni Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico; b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori); ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una Parte; iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati; iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-8-3

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Eccezioni (Art. 8.3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo