allegatoCapo 8

Art. 8.2

Movimenti di capitali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.2 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi. 2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro: a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte; b) a prestiti e crediti finanziari; o c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi. 3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere più restrittive le disposizioni esistenti. 4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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