allegato›Capo 9
Art. 9.3
Gruppo di lavoro Appalti pubblici
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 9.3
Gruppo di lavoro Appalti pubblici
Il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, per:
a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una Parte;
b) scambiare informazioni circa le possibilità esistenti in ciascuna delle Parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici;
c) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-9-3