allegato›Capo 10›Sez. A
Art. 10.3
Trasferimento di tecnologie
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.3
Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Ciò comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.
2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari degli stessi.
Storico versioni
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