allegatoSez. B

Art. 10.5

Protezione concessa

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.5 Protezione concessa Le Parti osservano: a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di seguito "convenzione di Roma"); b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (di seguito "convenzione di Berna"); c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (di seguito "WCT"); d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-5

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Protezione concessa (Art. 10.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo