allegato›Sez. B
Art. 10.5
Protezione concessa
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.5
Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (di seguito "WCT");
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-5