allegatoSez. B

Art. 10.6

Durata dei diritti d'autore

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.6 Durata dei diritti d'autore Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-6

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Durata dei diritti d'autore (Art. 10.6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo