allegato›Sez. B
Art. 10.6
Durata dei diritti d'autore
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.6
Durata dei diritti d'autore
Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
Storico versioni
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