allegato›Sez. B
Art. 10.12
Protezione delle misure tecnologiche
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.12
Protezione delle misure tecnologiche
1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Ciascuna delle Parti può prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.
Storico versioni
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