allegato›Sez. B
Art. 10.14
Disposizione transitoria
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.14
Disposizione transitoria
La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-14