allegatoSez. B

Art. 10.14

Disposizione transitoria

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.14 Disposizione transitoria La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Disposizione transitoria (Art. 10.14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo