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Art. 10.19

Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, (4) i vini aromatizzati (5) e le bevande spiritose (6)

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.19 Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose 1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche. 2. Nell'Unione europea le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche. ---------  4 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini" i prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.  5 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini aromatizzati" i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991, o agli legislativi che lo sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.  6 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "bevande spiritose" i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
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Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, (4) i vini aromatizzati (5) e le bevande spiritose (6) (Art. 10.19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo