allegato
Art. 10.22
Attuazione della protezione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.22
Attuazione della protezione
Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-22