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Art. 10.22

Attuazione della protezione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.22 Attuazione della protezione Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-22

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Attuazione della protezione (Art. 10.22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo