allegato
Art. 10.25
Gruppo di lavoro Indicazioni geografiche
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.25
Gruppo di lavoro Indicazioni geografiche
1. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le Parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle Parti. Il gruppo di lavoro si riunisce alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Il gruppo di lavoro può decidere:
a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra Parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra Parte;
b) di modificare9 gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella Parte di origine10 o che, in base alla legislazione in vigore, non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra Parte;
c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Il gruppo di lavoro si assicura, inoltre, che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e può esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, ha il compito di:
a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità del presente accordo;
c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo.
5. Il gruppo di lavoro può discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche.
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 9 Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come
tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicato a titolo di informazione.
 10 Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione
geografica restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica.
Storico versioni
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