allegato

Art. 10.26

Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.26 Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche Le disposizioni della presente sottosezione fanno salvo il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo