allegato
Art. 10.30
Durata della protezione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.30
Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione è di almeno quindici anni.
2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata è di almeno tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-30