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Art. 10.34

Brevetti e salute pubblica

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.34 Brevetti e salute pubblica 1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione. 2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
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Brevetti e salute pubblica (Art. 10.34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo