allegato
Art. 10.34
43 / 272Brevetti e salute pubblica
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.34
Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione.
2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
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