allegato

Art. 10.37

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.37 Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari 1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati. 2. Le Parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorità interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione è di seguito denominata "protezione dei dati". 3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo