Art. 10.30 · Durata della protezione
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Art. 10.30

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Durata della protezione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.30 Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione è di almeno quindici anni. 2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata è di almeno tre anni.
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