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Art. 10.28

Diritti conferiti dalla registrazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.28 Diritti conferiti dalla registrazione Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
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