allegato
Art. 10.27
Protezione dei disegni e modelli
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.27
Protezione dei disegni e modelli
1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali o presentino un carattere individuale11.
2. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.
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 11 La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e
modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
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