allegato
Art. 10.21
Portata della protezione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.21
Portata della protezione
1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro:
a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce;
b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile7 non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce è indicata o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili; e
c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.
2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purchè tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle Parti, ogni indicazione è protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle Parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese è caduta in disuso.
5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo fa salva la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso, se tale possibilità è prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purchè non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica è determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2.
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 7 Per tutte le merci, l'espressione "merce simile" è
interpretata in conformità dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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