allegato

Art. 10.20

Diritto d'uso

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.20 Diritto d'uso Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto d'uso (Art. 10.20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo