allegato
Art. 10.20
29 / 272Diritto d'uso
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.20
Diritto d'uso
Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-10-20