Art. 10.20 · Diritto d'uso
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Art. 10.20

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Diritto d'uso

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.20 Diritto d'uso Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.
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