allegato

Art. 10.15

Procedura di registrazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.15 Procedura di registrazione L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilità per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
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