allegatoSez. B

Art. 10.10

Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.10 Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunità e la possibilità di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.
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Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte (Art. 10.10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo