allegatoSez. B

Art. 10.7

Organismi di radiodiffusione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.7 Organismi di radiodiffusione 1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 2. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale1. ---------  1 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.
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Organismi di radiodiffusione (Art. 10.7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo