Art. 10.10 · Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte
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Art. 10.10

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Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.10 Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunità e la possibilità di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.
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