Art. 10.22 · Attuazione della protezione
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Art. 10.22

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Attuazione della protezione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 10.22 Attuazione della protezione Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
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