allegatoCapo 8

Art. 8.4

Misure di salvaguardia

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 8.4 Misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio1 della Corea o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate2 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi1, le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie1. 2. Il comitato per il commercio è immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione. ---------  1 Le "gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio" consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri.  2 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la Corea.  3 Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla Parte interessata. Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una Parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra Parte sulle modalità di attuazione della proroga proposta.  4 In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da: a) non essere confiscatorie; b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice; c) non interferire in altro modo sulla capacità degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della Parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni; d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra Parte; e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col migliorare della situazione che ha portato alla loro adozione; f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorità competenti responsabili della politica di cambio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-8-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di salvaguardia (Art. 8.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo