Art. 7.35 · Riservatezza delle informazioni
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Art. 7.35

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Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.35 Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
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