Art. 7.32 · Portabilità del numero
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Art. 7.32

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Portabilità del numero

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.32 Portabilità del numero Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilità del numero, nella misura delle possibilità tecniche e secondo modalità e condizioni ragionevoli.
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