Art. 7.40 · Organismi di autoregolamentazione
allegato

Art. 7.40

16 / 272

Organismi di autoregolamentazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.40 Organismi di autoregolamentazione Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-40