Protocollo 5
Art. 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
In vigore dal 26 giu 2010
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari
al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda,
possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono
essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono
contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorità richiedente;
b) la misura richiesta;
c) oggetto e ragione della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi
giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità
interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo
requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al
paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si
può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo,
possono essere disposte misure cautelative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-6-3