Protocollo 5
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 26 giu 2010
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini
all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta
qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli
originali sono restituiti quanto prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-8-3