Protocollo 5

Art. 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 26 giu 2010
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione può essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-8-3

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Forma in cui devono essere comunicate le informazioni (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo