Protocollo 5
Art. 10
Scambio di informazioni e riservatezza
In vigore dal 26 giu 2010
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda
delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte
dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a
informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha
ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi
le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui
potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura
perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico
nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le
informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese
eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri
della Comunità.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative
promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla
normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente
protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo.
Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze,
nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un
tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni
ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del
presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette
informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del
presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali
informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto
preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è
quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-10-3