Protocollo 5
Art. 5
Consegna, notifica
In vigore dal 26 giu 2010
Consegna, notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata,
conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari
applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell' ambito
d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente
o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono
essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità
interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni
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