Protocollo 5

Art. 5

Consegna, notifica

In vigore dal 26 giu 2010
Consegna, notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per: a) consegnare tutti i documenti o b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell' ambito d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-5-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo