Protocollo 5
Art. 3
Assistenza su richiesta
In vigore dal 26 giu 2010
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono
all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le
operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le
comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state
correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando,
se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata
alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata
prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o
regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute
sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa
doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-3-4