Protocollo 5
Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 26 giu 2010
Campo d'applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza
reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente
protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa
doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e
l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo
si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, nè copre le
informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta
dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali
informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o
contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-2-4