Protocollo 5
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 26 giu 2010
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa,
nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni
giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la
corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare
fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta
legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale;
d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-4-3