Protocollo 5
Art. 7
Espletamento delle domande
In vigore dal 26 giu 2010
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata
procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre
autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo
possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La
presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle
quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata
qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle
disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono,
d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite,
essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o
di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al
paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che
possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che
occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono,
d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite,
essere presenti alle indagini condotte nel territorio di
quest'ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-7-3