Protocollo 5
Art. 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
In vigore dal 26 giu 2010
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata
all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranità della Bosnia-Erzegovina o di uno
Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi
del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all',
paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata
qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un
procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta
l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere
fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità
interpellata potrebbe esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente
nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere
quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità
interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza
indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-9-3