Protocollo 5
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2010
PROTOCOLLO 5
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o
regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che
disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle
merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra
procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di
divieto, restrizione e controllo;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza
ai sensi del presente protocollo;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata o identificabile;
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-1-4